Centro storico di Alba

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giovedì 20 ottobre 2011

Regolamento dei Comitati di Quartiere


Regolamento dei Comitati di Quartiere
Approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 25/03/2011
I N D I C E
CAPO I°-DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Il Comitato di Quartiere
Art.2 - Delimitazione dei Quartieri
CAPO II°-ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE
Art.3 - Statuto del Comitato di Quartiere
Art.4 - Organi dei Comitati di Quartiere
CAPO III°-COSTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE ED ELEZIONE DEI
LORO ORGANI
Art.5 - Promozione e costituzione dei Comitati di Quartiere
Art.6 - Elezioni dei Consigli di Quartiere
Art.7 - Incompatibilità ed ineleggibilità
Art.8 - Il Consiglio di Quartiere
Art.9 - Il Presidente del Consiglio di Quartiere
CAPO IV°-FUNZIONI DEI COMITATI DI QUARTIERE
Art. 10 - Generalità
Art. 11 - Rapporti con l’Amministrazione comunale
Art. 12 - Funzione consultiva
Art. 13 - Poteri d’iniziativa
CAPO V°-DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI
Art. 14 - Riconoscimento
Art. 15 - Attuazione
Art. 16 - Rinvio
ALLEGATO – PLANIMETRIA DEI QUARTIERI
REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Il Comitato di Quartiere
1. Il Comune favorisce l’effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica,
amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. Lo Statuto comunale riconosce i Comitati di Quartiere quali organismi di partecipazione della
comunità locale alla vita amministrativa.
Art. 2 - Delimitazione dei Quartieri
1. I Comitati di Quartiere sono organismi rappresentativi, a base spontanea e volontaristica, degli
interessi delle proprie comunità. Essi non hanno scopo di lucro e sono apartitici.
2. Il territorio comunale è suddiviso in quartieri storici e frazionali, come da allegata planimetria
indicativa.
3. La suddivisione potrà essere aggiornatacon deliberazione del Consiglio comunale su richiesta di
cittadini di un’area omogenea sotto il profilo territoriale, anche tenuto conto dell’evoluzione
urbanistica della città.
CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE
Art. 3 - Statuto del Comitato di Quartiere
1. Il Comitato di Quartiere deve dotarsi di un proprio statuto che non contrasti con lo Statuto
comunale e con il presente Regolamento e che ne disciplini, nel dettaglio, l’attività.
2. Copia dello statuto e dell’atto costitutivo devono essere inviati all’Amministrazione comunale;
analoga comunicazione dovrà essere data in caso di ogni loro modifica.
Art. 4 – Organi dei Comitati di Quartiere
1. Lo statuto dovrà comunque necessariamente prevedere quali organi dei Comitati di Quartiere:
a. il Consiglio di Quartiere;
b. il Presidente del Consiglio di Quartiere;
c. l’Assemblea Generale.
2. Il numero dei componenti del Consiglio di Quartiere è di norma pari ad undici, compreso il
Presidente; lo statuto del Comitato di Quartiere può prevedere un numero diverso di componenti in
numero dispari ed in ogni caso non inferiore a cinque; i componenti del Consiglio di Quartiere
esercitano il loro mandato gratuitamente.
3. Il Presidente:
a. rappresenta il Comitato di Quartiere;
b. convoca e presiede il Consiglio di Quartiere e dà attuazione alle sue deliberazioni;
c. tiene i rapporti con il Sindaco, l’Assessore delegato e con gli altri organi istituzionali del
Comune;
d. convoca l’Assemblea generale;
4. L’assemblea generale viene convocata ogni qualvolta il Consiglio di Quartiere lo ritenga utile per
la trattazione di temi di particolare importanza per il quartiere ed in ogni caso almeno una volta
l’anno per il resoconto dell’attività svolta dal Consiglio stesso.
CAPO III – COSTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE ED ELEZIONE DEI LORO
ORGANI
Art. 5 – Promozione e costituzione dei Comitati di Quartiere
1. A ciascun quartiere, come identificato dall’art.2 del presente regolamento, ed a ciascuna frazione
riconosciuta dall’art.6 dello Statuto comunale è concesso di promuovere e costituire il proprio
Comitato. Per ogni quartiere o frazione può essere riconosciuto un solo Comitato.
2. Possono essere candidati a Consigliere di Quartiere, purché maggiorenni, i residenti nel quartiere,
nonché gli esercenti un’attività economica ivi operante e, qualora previsto dallo statuto del
quartiere stesso, i legali rappresentanti delle associazioni culturali, ricreative, sportive e di
volontariato aventi sede nel medesimo.
3. La prima elezione ed il rinnovo dei Consigli devono avvenire, di norma, contestualmente per tutti i
quartieri.
Art. 6 – Elezioni dei Consigli di Quartiere.
1. Le elezioni vengono indette dal Sindaco in accordo con il Comitato promotore o con il Consiglio
di Quartiere uscente.
2. Le elezioni dovranno essere informate a principi di trasparenza e democraticità al fine di assicurare
l’effettiva rappresentatività degli organi elettivi.
3. Almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni il Comitato promotore o il Consiglio
di Quartiere uscente dovrà depositare all’Ufficio Elettorale del Comune un modulo sul quale i
cittadini potranno indicare la propria candidatura.
4. La raccolta delle candidature verrà effettuata dall’Ufficio Elettorale senza alcuna formalità, salvo
la verifica delle generalità della persona mediante idoneo documento identificativo e terminerà
quindici giorni prima della data delle elezioni. Il candidato all’atto della presentazione della
candidatura dovrà altresì autocertificare il possesso dei requisiti per l’elezione a Consigliere di
Quartiere di cui all’art.5, secondo comma, e l’assenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità
di cui all’art. 7 del presente regolamento. È consentito candidarsi per un solo Consiglio di
Quartiere.
5. Nel medesimo termine di cui al terzo comma il Comitato promotore o il Consiglio di Quartiere
uscente dovrà comunicare al Sindaco l’indicazione del luogo e degli orari di votazione e sarà onere
del Comitato promotore o del Consiglio uscente dare adeguata pubblicità nel quartiere di tali
informazioni.
6. Il seggio elettorale sarà formato e presieduto da residenti nel quartiere, nominati dal Comitato
promotore o dal Consiglio di Quartiere uscente, ma non candidati; nel seggio dovrà essere data
adeguata pubblicità ai nomi dei candidati mediante l’affissione di un elenco contenente i
nominativi in ordine alfabetico e le generalità delle persone che hanno depositato la propria
candidatura ai sensi del precedente quarto comma.
7. Tutte le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche.
8. Potranno votare per il Consiglio del Quartiere i residenti maggiorenni nel quartiere, esprimendo
una sola preferenza.
9. Il Comitato promotore o il Consiglio di Quartiere uscente dovrà comunicare entro cinque giorni al
Sindaco i risultati delle elezioni e provvedere alla prima convocazione del nuovo Consiglio entro i
successivi venti giorni..
Art. 7 - Incompatibilità ed ineleggibilità
1. Non possono essere candidati a far parte del Consiglio di Quartiere coloro i quali si trovino nelle
condizioni di cui all’art.58, commi 1 e 2, del D.Lgs. 267/2000.
2. Le disposizioni previste dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei confronti di chi è
stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di
prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178
del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.
3. La carica di componente del Consiglio di Quartiere è incompatibile con quelle di Consigliere o
Assessore del Comune di Alba, della Provincia di Cuneo e della Regione Piemonte, di Sindaco
della città di Alba, Presidente della Provincia di Cuneo o della Regione Piemonte, di componente
del Parlamento nazionale.
4. I Consiglieri di Quartiere che intendano candidarsi alle cariche di cui al comma precedente
dovranno rassegnare le proprie dimissioni da Consigliere di Quartiere almeno sessanta giorni
prima delle elezioni cui saranno candidati. In ogni caso gli stessi decadono dal momento della
sottoscrizione della candidatura.
5. La carica di componente del Consiglio di Quartiere è altresì incompatibile con l’incarico di
componente di altro Consiglio di Quartiere, di componente designato dal Comune nei consigli di
amministrazione o negli organi di controllo delle aziende partecipate dal Comune stesso, nonché
con lo svolgimento della funzione disegretario o coordinatore o comunque con l’essere titolare di
un potere di rappresentanza esterna politica o amministrativa formalmente assegnato a livello
cittadino, zonale, provinciale, regionale o nazionale, di un partito o formazione politica presente
nel Parlamento nazionale, nel Consiglio regionale del Piemonte, nel Consiglio provinciale della
Provincia di Cuneo o nel Consiglio comunale cittadino.
6. La mancanza dei requisiti di eleggibilità di cui al secondo comma dell’art.5,la presenza di cause di
ineleggibilità di cui al comma 1 o delle incompatibilità di cui ai commi 3 e 5 del presente articolo
comportano la nullità dell’eventuale elezione del soggetto ineleggibile o incompatibile, la
sopravvenuta perdita dei requisiti di eleggibilità o esistenza di cause di incompatibilità comporta la
decadenza dalla carica, in entrambi i casi con surroga a favore del primo dei candidati non eletti.
Art. 8 – Il Consiglio di Quartiere
1. Il Consiglio di Quartiere è composto dai candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
preferenze nelle elezioni di cui all’art.6 del presente regolamento.
2. Il Consiglio di Quartiere dura in carica cinque anni. Le elezioni del Consiglio di Quartiere non
possono avvenire nei sei mesi precedenti le presumibili elezioni amministrative comunali, né nei
sei mesi successivi né in concomitanza con le stesse.
3. Il Consiglio di Quartiere esercita le sue funzioni fino alla nomina del nuovo Consiglio ed è
rinnovato parzialmente in caso di dimissioni o decadenza dalla carica o morte di uno o più dei suoi
componenti con il subentro del primo dei candidati non eletti: in caso di parità di voti subentra il
candidato più anziano d’età.
4. Qualora a causa degli eventi indicati al capo che precede venga meno oltre la metà dei componenti
il Consiglio dovrà essere rinnovato.
Art. 9 – Il Presidente del Consiglio di Quartiere
1. Il Presidente del Consiglio di Quartiere viene eletto dal Consiglio a scrutinio segreto ed a
maggioranza assoluta fra i suoi membri nella prima seduta, convocata ai sensi dell’ultimo comma
dell’art.6 e presieduta dal Consigliere più anziano d’età, che svolgerà le funzioni del Presidente
sino all’elezione di quest’ultimo. Qualora nessuno ottenesse la maggioranza assoluta nelle prime
due votazioni, alla terza votazione sarà eletto colui il quale avrà ottenuto la maggioranza dei voti
validamente espressi dai Consiglieri.
2. Il Presidente rimane in carica per tutta la durata del Consiglio e può essere rieletto. Chi ha
ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente del Consiglio di Quartiere non è, allo
scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
3. La cessazione dalla carica, per qualsivoglia ragione, del Presidente prima del termine non
comporta la necessità del rinnovo del Consiglio di Quartiere: quest’ultimo dovrà provvedere entro
venti giorni all’elezione di un nuovo Presidente con le modalità indicate al primo comma del
presente articolo.
4. Il Consiglio di Quartiere deve dare comunicazione al Sindaco del risultato dell’elezione del
proprio Presidente entro i successivi cinque giorni.
CAPO IV – FUNZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE
Art. 10 – Generalità .
1. La partecipazione del Comitato di Quartiere alle scelte amministrative dell'Ente Locale avviene:
a. mediante l'esercizio della funzione consultiva;
b. mediante l’esercizio dei poteri di iniziativa.
Art. 11 – Rapporti con l’Amministrazione comunale.
1. Il Sindaco è il referente dei Comitati di Quartiere, e può delegare un Assessore o un Consigliere
comunale quale responsabile dei rapporti tra i Comitati di Quartiere e l’Amministrazione
comunale.
2. Copia dell'ordine del giorno del Consiglio comunale deve essere inviata al Presidente del
Consiglio di Quartiere, che lo esporrà tempestivamente nelle apposite bacheche.
3. L’Amministrazione avrà cura di destinare, per quanto possibile, una sede.
Art. 12 - Funzione Consultiva
1. Il Comitato di Quartiere sarà informato e consultato dall'Amministrazione comunale sulle seguenti
materie:
a. bilanci preventivi e consuntivi annuali e bilanci previsionali pluriennali;
b. piano regolatore e varianti generali al P.R.G.;
c. piani di viabilità e piani commerciali di interessedel quartiere;
d. opere di urbanizzazione, riguardanti il quartiere; istituzione, con localizzazione degli
eventuali relativi edifici, sospensione o soppressione dei servizi presenti nel quartiere.
2. Al fine di rendere effettiva la funzione consultiva, ai presidenti dei Consigli di Quartiere verrà
inviato, in forma telematica, l’ordine del giorno delle riunioni delle Commissioni consiliari
permanenti.
3. Il Consiglio di Quartiere può esprimersi, inoltre, su ogni altro argomento, non previsto al 1°
comma, in ordine al quale l’Amministrazione comunale faccia richiesta.
Art. 13 - Poteri di iniziativa.
1. I Comitati di Quartiere hanno facoltà di presentare all’Amministrazione comunale istanze,
richieste e suggerimenti su questioni di interesse della comunità che rappresentano.
CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 14 - Riconoscimento
1. L’esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti dal presente regolamento ai Comitati di Quartiere è
subordinato all’avvenuto riconoscimento ai sensi dell’art. 54 dello Statuto comunale del singolo
Comitato da parte del Sindaco. Detto riconoscimento è condizionato unicamente al rispetto da
parte del Comitato delle disposizioni del presente regolamento.
2. L’inosservanza da parte del Comitato di Quartiere delle disposizioni di cui al presente regolamento
determina il venir meno, mediante provvedimento del Sindaco, del riconoscimento.
Art. 15 - Attuazione
1. La prima elezione dei Consigli di quartiere ai sensi dell’art.6 e seguenti del presente regolamento
verrà indetta entro tre mesi dall’entrata in vigore dello stesso.
Art. 16 – Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme di legge in vigore,
allo Statuto comunale ed ai regolamenti comunali.
2. Il presente regolamento annulla e sostituisce ogni precedente Regolamento dei Comitati di
Quartiere; i Consigli di Quartiere esistenti rimarranno in carica sino allo svolgimento delle elezioni
indette ai sensi dell’art. 15.
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PLANIMETRIA DEI QUARTIERI



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