Centro storico di Alba

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giovedì 20 ottobre 2011

Statuto del comitato di quartiere Centro Storico


Attualmente lo statuto del comitato di quartiere Centro Storico è il seguente.

STATUTO DEL COMITATO DI QUARTIERE CENTRO STORICO
Art.1 – Il Comitato di quartiere “CENTRO STORICO” è un organismo rappresentativo a base spontanea e volontaristica degli interessi della comunità del quartiere medesimo, come definito nella planimetria allegata al
Regolamento dei Comitati di quartiere, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 19 del 25/03/2011 (di seguito denominato Regolamento).
Art.2 – Il Comitato di quartiere ha come finalità principale la tutela civica ed ambientale del quartiere, promuove forme di partecipazione che affermino il diritto dei cittadini ad essere parte attiva nelle decisioni che riguardino la qualità della vita nel territorio, anche attraverso l’utilizzo degli spazi a disposizione del quartiere come luoghi d’incontro e di crescita socioculturale. Promuove attività culturali e sociali, sportive, ludico-ricreative e servizi dedicati all’infanzia, ai giovani, agli anziani ed a tutte le persone del territorio; si prefigge di migliorare le condizioni di vita dei suoi abitanti. E’ fondato unicamente sulla attività gratuita da parte del cittadino residente (dimorante o operante) nel quartiere. Sulla base dei principi richiamati nello statuto comunale e nel regolamento dei Quartieri del Comune di Alba, il comitato promuove e favorisce la
partecipazione dei cittadini all’amministrazione locale attraverso:
1. l’approfondimento dei problemi e il miglioramento delle condizioni di vita del quartiere;
2. il confronto con gli organi elettivi del Comune;
3. la formulazione di proposte in ordine alla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, culturali;
4. la promozione di iniziative per migliorare lo sviluppo culturale, l’integrazione sociale, le istituzioni scolastiche, l’assistenza ai soggetti più deboli, i trasporti pubblici, la salute degli abitanti, la sicurezza sociale, la tutela dell’ambiente, il verde, gli impianti sportivi del quartiere;
5. il recupero e il riutilizzo degli spazi e dei luoghi di possibile interesse collettivo;
6. la collaborazione con altre forme di associazionismo;
7. il volontariato attraverso la organizzazione della banca del tempo da spendere a favore di progetti socialmente utili;
8. per gli scopi suddetti, il comitato potrà organizzare e promuovere specifiche manifestazioni, gestire contributi di privati e ogni altra iniziativa ritenuta utile. Potrà stipulare convenzioni con privati ed enti. Gli introiti comunque pervenuti, dovranno essere utilizzati per le finalità del comitato a beneficio del quartiere.
Art.3 – Sono organi del Comitato di quartiere:
a) il Consiglio di Quartiere
b) il Presidente del Consiglio di Quartiere
c) l’Assemblea Generale
Art.4 – Il Consiglio di quartiere è eletto secondo le norme previste agli articoli 5 e 6 del Regolamento. Il Consiglio è formato da 11 (undici) componenti, identificati nei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze nelle elezioni, che esercitano il loro mandato gratuitamente.
Art.5 – Il Consiglio di quartiere dura in carica cinque anni ed esercita le sue funzioni sino alla nomina del nuovo Consiglio; in caso di dimissioni o decadenza dalla carica o morte di uno o più dei suoi componenti con il subentro del primo dei candidati non eletti, in caso di parità di voti subentra il candidato più anziano d’età; qualora a causa degli eventi indicati venga meno la metà dei suoi componenti il Consiglio dovrà essere rinnovato. Il rinnovo del Consiglio di quartiere avverrà secondo gli artt.5,6,7,8 del Regolamento.
Art.6 – Il Consiglio di quartiere si riunisce almeno due volte all’anno e comunque ogni qual volta sia convocato dal Presidente o lo richieda almeno 1/3 dei consiglieri. Le convocazioni sono effettuate senza formalità. Le riunioni sono valide se sono presenti almeno 6 (sei) dei consiglieri. Il Consiglio delibera a voto palese ed a maggioranza semplice dei propri membri: per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza assoluta dei consiglieri. Di ciascuna riunione del Consiglio è redatto un verbale da parte del consigliere segretario, che può essere consultato su richiesta da tutti i cittadini aventi titolo al voto per l’elezione del Consiglio stesso.
Art.7 - Al Consiglio di Quartiere compete l’esercizio delle funzioni consultive e propositive attribuite dal Regolamento ai Comitati di quartiere e, più in generale, di tutte le attività volte al raggiungimento delle finalità del Comitato di quartiere come descritte all’art. 2 del presente statuto; sono altresì di sua competenza le modifiche allo statuto del Comitato di quartiere, l’organizzazione delle elezioni del nuovo Consiglio e la convocazione della prima riunione di questo secondo quanto previsto dall’art.6 del Regolamento, nonché l’effettuazione di tutte le comunicazioni previste dal Regolamento nei confronti dell’amministrazione comunale. Nella prima seduta il Consiglio di quartiere deve ratificare l’avvenuta elezione dei propri componenti, anche attraverso la verifica dell’inesistenza di cause di incompatibilità-ineleggibilità di cui all’art. 7 del Regolamento, e procedere all’elezione del proprio Presidente secondo le modalità previste dall’art. 9 del Regolamento stesso; (nella stessa seduta il Consiglio provvede all’elezione, al proprio interno, del
Vice presidente, del Segretario e del Tesoriere).
Art.8 - Il Presidente del Consiglio di quartiere rappresenta il Comitato di quartiere, convoca e presiede il Consiglio di quartiere e dà attuazione alle sue deliberazioni. Egli è l’organo deputato alla tenuta dei rapporti con l’amministrazione comunale, convoca e presiede l’Assemblea generale. Può delegare uno o più consiglieri per determinate materie o singoli atti. In caso di temporanea assenza o impossibilità del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente.
Art.9 – Il Presidente del Consiglio di quartiere rimane in carica per tutta la durata del Consiglio e può essere rieletto, ma per non più di due mandati consecutivi: la cessazione dalla carica per qualsivoglia ragione del Presidente prima del termine non comporta la necessità del rinnovo del Consiglio, che dovrà, però, entro venti giorni, provvedere all’elezione del nuovo Presidente a sensi del Regolamento.
Art.10 – L’Assemblea generale è l’organo consultivo del Comitato di quartiere. Essa è composta da tutti gli abitanti del quartiere e possono partecipare ad essa il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali nonché, su invito del Presidente, persone estranee all’assemblea, qualora la loro presenza possa risultare utile all’esame delle questioni all’ordine del giorno. Hanno diritto di parola tutti i partecipanti all’Assemblea, mentre hanno diritto di voto i soli residenti (maggiorenni) del quartiere. Le votazioni si fanno per alzata di mano.
Art.11 - L’assemblea è convocata con pubblico manifesto o avviso dal Presidente del Comitato di quartiere e presieduta dal medesimo. La convocazione deve contenere l’ordine del giorno e deve essere effettuata
almeno cinque giorni prima della riunione. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per il resoconto dell’attività svolta dal Consiglio di quartiere e comunque ogni volta che il Consiglio stesso lo
ritenga necessario ovvero qualora lo richiedano almeno 1/3 (un terzo) residenti maggiorenni nel quartiere per la discussione di specifici argomenti che devono essere indicati nella richiesta medesima.
Art.12 – I residenti del quartiere possono presentare per iscritto proposte al Consiglio che ha il dovere di convocare i proponenti e deliberare sulle stesse entro sessanta giorni dal ricevimento.
Art. 13 - Il presente Statuto può essere modificato dal Consiglio, con la maggioranza di cui all’art.6 che precede, su iniziativa del Consiglio di Quartiere o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti
dell’Assemblea generale;

Art.14 – Per tutto quanto non indicato nel presente Statuto è fatto richiamo alle norme del Codice Civile, allo Statuto del Comune di Alba e del Regolamento dei Comitati di quartiere.

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